Art. 42

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 30 giu 2014
Trasmissione delle informazioni 1.   Le informazioni corrispondenti agli obblighi di comunicazione di cui agli del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione in un documento distinto, allegato alla relazione sull'inventario nazionale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. 2.   Nella misura in cui l' del presente regolamento non si applica, gli Stati membri, per quanto concerne i loro obblighi di comunicazione a norma dell', paragrafo 2, primo comma, e dell', paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, riferiscono in conformità all' del presente regolamento e includono le informazioni corrispondenti nell'allegato della relazione sull'inventario nazionale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.
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