Art. 38
Prevenzione delle duplicazioni nella trasmissione dei dati
In vigore dal 30 giu 2014
Prevenzione delle duplicazioni nella trasmissione dei dati
Nella misura in cui uno Stato membro inserisce, nella sua relazione sull'inventario nazionale e in conformità all' del presente regolamento, informazioni richieste anche a norma della decisione n. 529/2013/UE, si considera che esso abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono in forza di tale decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:749:oj#art-38