Art. 3

Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra

In vigore dal 30 giu 2014
Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 alla Commissione, con copia all'Agenzia europea dell'ambiente completando, a norma dell' del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 e delle disposizioni di cui al presente regolamento: a) le tabelle per la comunicazione secondo il formato comune, fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che contemplino la copertura geografica di tale Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013; b) il formato elettronico standard per comunicare le unità previste dal protocollo di Kyoto e le relative istruzioni di comunicazione, adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto; c) gli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento. 2.   La relazione completa sull'inventario nazionale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 è redatta in base alla struttura stabilita nell'appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali di cui all'allegato I della decisione n. 24/CP.19 e in conformità alle norme di cui al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:749:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo