Art. 3
Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra
In vigore dal 30 giu 2014
Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 alla Commissione, con copia all'Agenzia europea dell'ambiente completando, a norma dell' del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 e delle disposizioni di cui al presente regolamento:
a)
le tabelle per la comunicazione secondo il formato comune, fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che contemplino la copertura geografica di tale Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;
b)
il formato elettronico standard per comunicare le unità previste dal protocollo di Kyoto e le relative istruzioni di comunicazione, adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;
c)
gli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.
2. La relazione completa sull'inventario nazionale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 è redatta in base alla struttura stabilita nell'appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali di cui all'allegato I della decisione n. 24/CP.19 e in conformità alle norme di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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