Art. 7
Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici
In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici
1. Gli Stati membri comunicano informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla coerenza dei dati a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui:
a)
una breve valutazione della coerenza delle stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;
b)
le date di presentazione delle relazioni a norma della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, confrontate con le date delle notifiche a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali escluso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, rispettivamente, a norma della direttiva 2001/81/CE o della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per l'anno X – 2, lo Stato membro interessato presenta i dati relativi a tale inquinante atmosferico in conformità al formato tabulare riportato nell'allegato II del presente regolamento, oltre alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di comunicare soltanto informazioni testuali se la differenza superiore al +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, nonché da differenze nella copertura geografica o nell'ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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