Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«tabella per la comunicazione secondo il formato comune», una tabella contenente le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di cui all'allegato II della decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione n. 24/CP.19) e all'allegato della decisione n. 6/CMP.9 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;
(2)
«metodo di riferimento», il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), contenuto nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC, applicabili a norma dell' del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539.
(3)
«metodo 1», il metodo di base indicato nelle linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC o nelle linee guida sulle buone pratiche redatte nel 2003 dall'IPCC;
(4)
«categoria fondamentale», una categoria che ha un'influenza significativa sull'inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell'Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;
(5)
«metodo settoriale», il metodo settoriale dell'IPCC contenuto nelle linee guida redatte nel 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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