Art. 41

Obblighi specifici di comunicazione

In vigore dal 30 giu 2014
Obblighi specifici di comunicazione 1.   In deroga all' del presente regolamento, qualora uno Stato membro, ai fini dell'obbligo di contabilizzazione imposto dal protocollo di Kyoto, comunichi informazioni conformemente alle disposizioni sulle piantagioni forestali di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione n. 2/CMP.7, esso presenta, ai fini dei suoi obblighi incombenti in forza della decisione n. 529/2013/UE, tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le attività di gestione delle foreste e di deforestazione, completate senza applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione 2/CMP.7. 2.   In deroga all' del presente regolamento, nel caso in cui uno Stato membro che non ha scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto comunichi le informazioni relative alle attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide per la relativa contabilizzazione secondo tale protocollo, e qualora tale Stato membro applichi l', paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, esso trasmette tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le suddette attività in conformità a tale decisione.
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