Art. 4
Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
In vigore dal 16 giu 2014
Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
1. In caso di vendita con clausola contrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal venditore. La domanda contiene le informazioni seguenti:
a)
i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;
b)
il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
c)
le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
2. Lo Stato membro può permettere all’acquirente di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del venditore. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore abbia autorizzato l’acquirente a presentare la domanda.
Storico versioni
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