Art. 8
Comunicazioni di trasferimento
In vigore dal 16 giu 2014
Comunicazioni di trasferimento
1. In caso di trasferimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferente ne dà comunicazione all’autorità competente entro un periodo che lo Stato membro deve stabilire.
2. Il trasferimento ha luogo conformemente alla comunicazione salvo obiezione dell’autorità competente. L’autorità competente può obiettare al trasferimento solo se questo non è conforme al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento. L’autorità competente comunica prima possibile al trasferente la propria obiezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:641:oj#art-8