Art. 9

Versamento nella riserva nazionale o regionale

In vigore dal 16 giu 2014
Versamento nella riserva nazionale o regionale 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano versati nella riserva nazionale o regionale il giorno successivo alla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per la modifica della domanda unica nell’ambito del regime di pagamento di base nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Gli Stati membri che applicano le riserve regionali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicano le norme sul versamento dei diritti all’aiuto non utilizzati a livello regionale.
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Versamento nella riserva nazionale o regionale (Art. 9 Regolamento (UE) 2014/641) — Testo vigente | Portale Normativo