Art. 10
Procedura di comunicazione e di valutazione delle pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione
In vigore dal 16 giu 2014
Procedura di comunicazione e di valutazione delle pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione
1. Le comunicazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono effettuate entro il 1o agosto 2014 in caso di applicazione nel 2015 o entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione per gli anni successivi al 2015.
Le comunicazioni possono essere modificate una volta all’anno, previa notifica alla Commissione entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione della modifica.
2. Per gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto dell’impegno e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino. Le comunicazioni includono un riferimento ai pertinenti impegni nell’ambito del programma di sviluppo rurale presentato alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o approvato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7).
3. Per i sistemi di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto del sistema di certificazione e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino.
4. Se nella valutazione la Commissione conclude che le pratiche oggetto di comunicazione incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione non sono contemplate nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, ne informa lo Stato membro interessato nei tre mesi successivi al ricevimento della comunicazione. Lo Stato membro può fornire informazioni supplementari entro un mese dal ricevimento dell’informazione della Commissione. L’atto di esecuzione di cui all’articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è adottato nei sette mesi successivi al ricevimento della comunicazione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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