Art. 6
Valore dei diritti all’aiuto in caso di successione
In vigore dal 16 giu 2014
Valore dei diritti all’aiuto in caso di successione
1. Negli Stati membri che applicano l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 24 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato tenendo conto della somma dei dati per il 2014 relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.
2. Negli Stati membri che applicano l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 39 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basa sulla somma dei dati per l’anno in questione relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.
Storico versioni
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