Art. 14

Comunicazioni ai produttori

In vigore dal 16 giu 2014
Comunicazioni ai produttori 1.   Anteriormente al 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone le informazioni seguenti per le semine dell’anno stesso: a) le varietà autorizzate per la semina; b) i criteri di autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone, che hanno stabilito a norma dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; c) la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 58 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; d) le pratiche agronomiche richieste. 2.   In caso di revoca dell’autorizzazione per una varietà, gli Stati membri ne informano i produttori anteriormente al 1o marzo per le semine dell’anno successivo.
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Comunicazioni ai produttori (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/641) — Testo vigente | Portale Normativo