Art. 15

Comunicazioni relative alla flessibilità tra pilastri

In vigore dal 16 giu 2014
Comunicazioni relative alla flessibilità tra pilastri 1.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (8) sono le percentuali annue dei massimali nazionali annui di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni anno civile fino al 2019. 2.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono le percentuali annue degli importi assegnati annualmente per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni esercizio finanziario fino al 2020.
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