Art. 17
Dotazioni finanziarie nell’ambito del pagamento ridistribuivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e del pagamento a favore dei giovani agricoltori
In vigore dal 16 giu 2014
Dotazioni finanziarie nell’ambito del pagamento ridistribuivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e del pagamento a favore dei giovani agricoltori
Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.
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