Art. 4 · Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Art. 4

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

In vigore dal 16 giu 2014
Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 1.   In caso di vendita con clausola contrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal venditore. La domanda contiene le informazioni seguenti: a) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso; b) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale; c) le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 2.   Lo Stato membro può permettere all’acquirente di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del venditore. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore abbia autorizzato l’acquirente a presentare la domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:641:oj#art-4