Art. 3
Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013
In vigore dal 16 giu 2014
Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013
In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto è presentata rispettivamente dall’acquirente o dal locatario. La domanda contiene le informazioni seguenti:
a)
i dettagli del contratto di vendita o di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;
b)
le generalità dell’agricoltore che ha trasferito il diritto all’aiuto all’acquirente o al locatario, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (4).
Inoltre gli Stati membri richiedono all’acquirente o al locatario tutte le informazioni necessarie per verificare l’applicazione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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