Art. 8

Riduzioni di tariffa ed esenzioni

In vigore dal 15 mag 2014
Riduzioni di tariffa ed esenzioni 1.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di essere una piccola o media impresa avente diritto a una tariffa ridotta a norma dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 6 o dell’, paragrafo 3, presenta una dichiarazione a tal fine all’Agenzia entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura dell’Agenzia. L’Agenzia applica la riduzione della tariffa sulla base di tale dichiarazione. 2.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di essere una microimpresa e di avere diritto all’esenzione dalla tariffa a norma dell’, paragrafo 4, presenta una dichiarazione a tal riguardo all’Agenzia entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura dell’Agenzia. L’Agenzia applica l’esenzione sulla base di tale dichiarazione. 3.   Qualsiasi titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che dichiari di avere diritto a una riduzione della tariffa annuale di cui all’, paragrafo 4, presenta una dichiarazione a tal riguardo all’Agenzia. L’Agenzia pubblica linee guida sulle modalità di elaborazione di tale dichiarazione da parte del titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. L’Agenzia applica la riduzione della tariffa sulla base di tale dichiarazione. Quando la dichiarazione è presentata dal titolare di autorizzazione all’immissione in commercio dopo il ricevimento della fattura dell’Agenzia, tale dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura. 4.   L’Agenzia può richiedere in qualunque momento la prova che le condizioni per avere diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione siano soddisfatte. In tal caso, il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che sostiene o che ha dichiarato di avere diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione a norma del presente regolamento fornisce all’Agenzia le informazioni entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell’Agenzia in modo che quest’ultima possa verificare che tali condizioni siano soddisfatte. 5.   Se il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio che sostiene o che ha dichiarato di aver diritto a una riduzione di tariffa o a un’esenzione di cui al presente regolamento non è in grado di dimostrare di aver diritto a tale riduzione o esenzione, l’importo della tariffa stabilito nell’allegato è maggiorato del 10 % e l’Agenzia riscuote l’intero importo totale applicabile o, se del caso, il saldo dell’intero importo totale applicabile.
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