Art. 21

Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo 1.   Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo. 2.   Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all’autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell’, paragrafo 1, lettera d). 3.   Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all’.
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Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo (Art. 21 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo