Art. 20

Durata del sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Durata del sequestro conservativo Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4: a) fino a revoca dell’ordinanza; b) fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.
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Durata del sequestro conservativo (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo