Art. 20
Durata del sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Durata del sequestro conservativo
Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4:
a)
fino a revoca dell’ordinanza;
b)
fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure
c)
fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:655:oj#art-20