Art. 22

Riconoscimento ed esecutività

In vigore dal 15 mag 2014
Riconoscimento ed esecutività L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:655:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riconoscimento ed esecutività (Art. 22 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo