Art. 22

Riconoscimento ed esecutività

In vigore dal 15 mag 2014
Riconoscimento ed esecutività L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
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