Art. 22 · Riconoscimento ed esecutività

Art. 22

Riconoscimento ed esecutività

In vigore dal 15 mag 2014
Riconoscimento ed esecutività L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
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