Art. 51
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
In vigore dal 15 mag 2014
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere:
a)
l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema;
b)
il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell’acquacoltura e ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;
c)
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell’, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all’acquacoltura;
d)
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell’ della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (32). Tali azioni possono contemplare l’adozione di piani d’azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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