Art. 51

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

In vigore dal 15 mag 2014
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 1.   Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere: a) l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema; b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell’acquacoltura e ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque; c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell’, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all’acquacoltura; d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell’ della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (32). Tali azioni possono contemplare l’adozione di piani d’azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi. 2.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.
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