Art. 50
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
In vigore dal 15 mag 2014
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
a)
la formazione professionale, l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l’acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell’acquacoltura e la riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
b)
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
c)
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni, a meno che siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con PMI.
3. In deroga all’, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.
4. Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività dell’acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’, lettera b), della direttiva 2010/41/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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