Art. 49

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

In vigore dal 15 mag 2014
Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole 1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l’impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi: a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; b) l’acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica. 2.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono: a) le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo; b) la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e alla direttiva 92/43/CEE; c) le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica; d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale; e) le strategie aziendali e di mercato. 3.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro. 4.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell’acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’acquacoltura. 5.   Se il sostegno non supera 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con una procedura accelerata. 6.   Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso solo una volta all’anno per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2.
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