Art. 48

Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

In vigore dal 15 mag 2014
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura 1.   Il FEAMP può sostenere: a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; b) la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; c) l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura; g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo; h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari; i) investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua; k) l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. 2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell’impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative all’acquacoltura. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l’aumento della produzione e/o per l’ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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