Art. 51 · Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

Art. 51

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

In vigore dal 15 mag 2014
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 1.   Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere: a) l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema; b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell’acquacoltura e ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque; c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell’, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all’acquacoltura; d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell’ della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (32). Tali azioni possono contemplare l’adozione di piani d’azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi. 2.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.
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