Art. 53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica

In vigore dal 15 mag 2014
Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica 1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere: a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (33) e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (34); b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (35). 2.   Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all’EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. 3.   Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all’EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti: a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a); o b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).
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