Art. 55

Misure sanitarie

In vigore dal 15 mag 2014
Misure sanitarie 1.   Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario. 2.   Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché: a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa. Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività. 3.   L’indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.
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