Art. 56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

In vigore dal 15 mag 2014
Misure relative alla salute e al benessere degli animali 1.   Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l’altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere: a) i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio (36), compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione; b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura; c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari; d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell’acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari; e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell’acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri; f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell’attività supera il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese. 2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l’acquisto di farmaci veterinari. 3.   I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’. 4.   Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.
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