Art. 115

Disposizioni generali

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni generali 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all’ dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di controllo e valutazione concordato ai sensi dell’, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio. 3.   Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su Internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell’Unione.
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