Art. 107

Sistema di monitoraggio e valutazione

In vigore dal 15 mag 2014
Sistema di monitoraggio e valutazione 1.   Al fine di misurare l’efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace del rendimento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che definisce il contenuto e l’architettura del quadro comune. 2.   L’impatto generale del FEAMP è considerato in relazione alle priorità dell’Unione di cui all’. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 4.   La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.
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