Art. 105

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

In vigore dal 15 mag 2014
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione 1.   Oltre ai casi di cui all’, paragrafo 7, all’ e all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma operativo se, effettuate le necessarie verifiche, essa conclude che: a) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’ del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili. 2.   La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario in questione. 3.   Quando non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione a norma del paragrafo 4. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.
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