Art. 104
Riservatezza
In vigore dal 15 mag 2014
Riservatezza
1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell’ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate a norma del presente regolamento.
2. Alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano i principi di cui all’ del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (39).
Storico versioni
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