Art. 116

Valutazione ex ante

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione ex ante Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all’iter di elaborazione del programma operativo, che inizia con l’analisi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), la definizione della logica d’intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.
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