Art. 32

Assistenza tecnica

In vigore dal 2 mag 2014
Assistenza tecnica 1.   Ogni programma di cooperazione transfrontaliera comprende una dotazione di bilancio specifica per gli interventi di assistenza tecnica, comprese le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, messa in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione del programma e le attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma. I paesi partecipanti possono usare l'assistenza IPA II anche per finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, compresi i sistemi di scambio elettronico di dati, e azioni per rafforzare la capacità delle autorità dei paesi partecipanti e dei beneficiari di amministrare e utilizzare l'assistenza IPA II, nonché per favorire lo scambio di buone prassi tra loro. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 2.   In deroga all', paragrafo 1, le spese di assistenza tecnica inerenti alla preparazione di un programma di cooperazione transfrontaliera e all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo possono essere ammissibili anche se sostenute prima della data di adozione della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione transfrontaliera, ma non prima del 1o gennaio 2014.
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Assistenza tecnica (Art. 32 Regolamento (UE) 2014/447) — Testo vigente | Portale Normativo