Art. 30
Copertura geografica
In vigore dal 2 mag 2014
Copertura geografica
Nel programma di cooperazione transfrontaliera è compreso l'elenco delle regioni ammissibili, che sono le seguenti:
a)
per i programmi di cooperazione transfrontaliera cui all', lettera a), le regioni di livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) 3 o, in mancanza di classificazione NUTS, zone equivalenti situate lungo le frontiere terrestri o marittime e separate da una distanza massima di 150 km, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dei programmi transfrontalieri del periodo di programmazione 2007-2013;
b)
per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) e c), le regioni ammissibili sono stabilite, all'occorrenza, nel pertinente programma di cooperazione transfrontaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:447:oj#art-30