Art. 31
Preparazione, valutazione, approvazione e modifica dei programmi di cooperazione transfrontaliera
In vigore dal 2 mag 2014
Preparazione, valutazione, approvazione e modifica dei programmi di cooperazione transfrontaliera
1. Le priorità tematiche di ciascun programma di cooperazione transfrontaliera sono concordate tra i paesi partecipanti per ogni frontiera o gruppo di frontiere, sulla base delle priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 231/2014.
2. La Commissione valuta la coerenza dei programmi di cooperazione transfrontaliera con il presente regolamento, il loro contributo effettivo alle priorità tematiche selezionate di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, la corrispondenza all'accordo di partenariato pertinente.
3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma di cooperazione transnazionale. I paesi partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni aggiuntive necessarie e, se opportuno, rivedono il programma di cooperazione transfrontaliera proposto.
4. All'atto di approvare ciascun programma di cooperazione transfrontaliera in seguito alla sua presentazione ufficiale, la Commissione deve accertarsi che le osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente prese in considerazione.
5. Le richieste di modifica dei programmi di cooperazione transfrontaliera presentate dai paesi partecipanti sono debitamente motivate e in particolare specificano l'incidenza prevista delle variazioni sul conseguimento degli obiettivi del programma. Tali richieste sono corredate del programma riveduto. Alle modifiche apportate ai programmi di cooperazione transfrontaliera si applicano i paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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