Art. 27
Forme di assistenza
In vigore dal 2 mag 2014
Forme di assistenza
L'assistenza viene erogata a una delle seguenti forme di cooperazione transfrontaliera:
a)
cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo II;
b)
cooperazione transfrontaliera tra due o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo III;
c)
cooperazione transfrontaliera tra un beneficiario dell'IPA II e paesi cui si applica lo strumento europeo di vicinato ai sensi del capo III.
Storico versioni
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