Art. 26
Definizioni
In vigore dal 2 mag 2014
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«intervento», un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal comitato congiunto di monitoraggio o dall'amministrazione aggiudicatrice del programma in questione, o sotto la loro responsabilità, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettera a), o alla realizzazione della priorità o delle priorità tematiche cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) o c);
b)
«beneficiario», un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione, degli interventi; nel quadro degli aiuti di Stato (ai sensi dell', paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)), per «beneficiario» si intende l'organismo che riceve l'aiuto, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri.
2. Ai fini dell'applicazione dei capi I e II del presente titolo, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri, i termini «spesa pubblica», «programmazione», «accordo di partenariato» e «documento» sono utilizzati secondo le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
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