Art. 26

Definizioni

In vigore dal 2 mag 2014
Definizioni 1.   Ai fini del presente titolo si intende per: a) «intervento», un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal comitato congiunto di monitoraggio o dall'amministrazione aggiudicatrice del programma in questione, o sotto la loro responsabilità, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettera a), o alla realizzazione della priorità o delle priorità tematiche cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) o c); b) «beneficiario», un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione, degli interventi; nel quadro degli aiuti di Stato (ai sensi dell', paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)), per «beneficiario» si intende l'organismo che riceve l'aiuto, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri. 2.   Ai fini dell'applicazione dei capi I e II del presente titolo, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri, i termini «spesa pubblica», «programmazione», «accordo di partenariato» e «documento» sono utilizzati secondo le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Definizioni (Art. 26 Regolamento (UE) 2014/447) — Testo vigente | Portale Normativo