Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 mag 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «beneficiario dell'IPA II»: uno dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014;
b) «programma»: un programma d'azione, una misura individuale, una misura speciale o una misura di sostegno ai sensi degli del regolamento (UE) n. 236/2014;
c) «accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II che si applica a tutti i settori d'intervento dell'IPA II e che definisce i principi della cooperazione finanziaria tra il beneficiario dell'IPA II e la Commissione in conformità al presente regolamento;
d) «accordo settoriale»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II relativamente a un settore d'intervento o un programma specifico dell'IPA II, che definisce le regole e procedure da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o nelle convenzioni di finanziamento;
e) «settori»: i principali settori di cooperazione a cui si rivolgono le azioni finanziate dall'assistenza IPA II, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2014;
f) «autorità»: le entità o gli organismi pubblici di un beneficiario dell'IPA II o di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale;
g) «grande progetto»: un progetto comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera quanto specificato nell'accordo quadro;
h) «paesi partecipanti»: i beneficiari dell'IPA II da soli, o i beneficiari dell'IPA II insieme agli Stati membri o ai paesi a cui si applica lo strumento europeo di vicinato, che partecipano a un programma pluriennale di cooperazione transfrontaliera da essi elaborato congiuntamente;
i) «convenzione di finanziamento»: una convenzione annuale o pluriennale stipulata tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II allo scopo di attuare l'assistenza finanziaria dell'Unione mediante un'azione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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