Art. 27 · Forme di assistenza

Art. 27

Forme di assistenza

In vigore dal 2 mag 2014
Forme di assistenza L'assistenza viene erogata a una delle seguenti forme di cooperazione transfrontaliera: a) cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo II; b) cooperazione transfrontaliera tra due o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo III; c) cooperazione transfrontaliera tra un beneficiario dell'IPA II e paesi cui si applica lo strumento europeo di vicinato ai sensi del capo III.
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