Art. 34
Programmazione
In vigore dal 2 mag 2014
Programmazione
1. I programmi di cooperazione transfrontaliera sono elaborati secondo il principio di partenariato di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità con l', paragrafi da 2 a 4 e gli del regolamento (UE) n. 1299/2013.
2. I programmi di cooperazione transfrontaliera constano di assi prioritari. Fatto salvo l', un asse prioritario corrisponde a una priorità tematica ai sensi dell'. A un dato asse prioritario possono essere aggiunti, se necessario e per accrescerne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato coerente, elementi di altre priorità tematiche.
3. I programmi di cooperazione transfrontaliera possono prevedere azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi degli articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, piani d'azione comuni ai sensi degli articoli da 104 a 109 del medesimo regolamento e investimenti territoriali integrati ai sensi dell' del medesimo regolamento, tenendo conto dei principi alla base di questi strumenti e degli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Le norme e condizioni specifiche sono convenute tra la Commissione e i paesi partecipanti per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera.
4. I programmi di cooperazione transfrontaliera sono presentati per via elettronica alla Commissione dallo Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione del programma.
5. Su richiesta dei paesi partecipanti, la Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alla preparazione ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare dei grandi progetti.
La Commissione può consultare la BEI prima di adottare i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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