Art. 7

Strutture e autorità

In vigore dal 2 mag 2014
Strutture e autorità 1.   Il beneficiario dell'IPA II istituisce le seguenti strutture e autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit interno inerenti all'assistenza IPA II: a) il coordinatore nazionale IPA; b) l'ordinatore nazionale; c) le strutture operative. 2.   L'ordinatore nazionale istituisce una struttura di gestione composta da un fondo nazionale e da un ufficio di sostegno per l'ordinatore nazionale stesso. 3.   Il beneficiario dell'IPA II istituisce un'autorità di audit. 4.   Il beneficiario dell'IPA II provvede a una separazione adeguata delle mansioni tra le strutture e autorità di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'interno delle medesime.
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