Art. 6
Decisioni di finanziamento e convenzioni di finanziamento
In vigore dal 2 mag 2014
Decisioni di finanziamento e convenzioni di finanziamento
1. Le decisioni della Commissione che adottano i programmi sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Se tali decisioni adottano programmi d'azione pluriennali con impegni frazionati per i settori di cui all', lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 231/2014, i programmi comprendono, se del caso, un elenco indicativo dei grandi progetti. La Commissione adotta una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario destinato al grande progetto selezionato.
3. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono, fra l'altro, le modalità di gestione dell'assistenza IPA II, compresi i metodi di esecuzione applicabili, le intensità di aiuto, i termini di attuazione, nonché le regole sull'ammissibilità della spesa. Se i programmi sono attuati nell'ambito della gestione indiretta da un beneficiario dell'IPA II, la convenzione di finanziamento comprende le disposizioni richieste dall' del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
4. Le convenzioni di finanziamento relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo II, possono essere firmate anche dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Tutti i paesi partecipanti a un determinato programma possono firmare un'unica convenzione di finanziamento per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo III.
Storico versioni
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