Art. 40
Beneficiari
In vigore dal 2 mag 2014
Beneficiari
1. Qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi è designato come capofila da tutti i beneficiari.
2. Il capofila svolge i seguenti compiti:
a)
definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
b)
si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero intervento;
c)
garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall'autorità di gestione conformemente al paragrafo 6;
d)
garantisce che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state verificate da uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione in conformità con l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
3. Salvo altrimenti specificato nelle modalità di cui al paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né alcun altro onere di effetto equivalente che determini la riduzione di tali importi per gli altri beneficiari.
4. I capofila o i beneficiari unici sono ubicati in un paese partecipante.
5. Fatto salvo l', paragrafo 2, del presente regolamento, un gruppo europeo di cooperazione territoriale istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o un'altra entità giuridica stabilita in virtù delle leggi di uno dei paesi partecipanti può presentare domanda di intervento in veste di beneficiario unico, purché sia istituito da autorità e organismi pubblici di almeno due paesi partecipanti.
6. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ogni intervento un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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