Art. 9
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale
In vigore dal 2 mag 2014
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale
1. L'ordinatore nazionale ha la responsabilità generale della gestione finanziaria dell'assistenza IPA II nel beneficiario dell'IPA II ed è incaricato di garantire la legalità e la regolarità delle spese.
2. L'ordinatore nazionale è un rappresentante di alto livello del governo o dell'amministrazione nazionale del beneficiario dell'IPA II, dotato di poteri adeguati.
3. In particolare, è responsabile:
a)
della gestione della contabilità e delle operazioni finanziarie dell'IPA II;
b)
del funzionamento efficace dei sistemi di controllo interno per l'attuazione dell'assistenza IPA II;
c)
della predisposizione di misure antifrode efficaci e proporzionate, sulla base dei rischi individuati;
d)
dell'avvio della procedura di cui all'.
4. L'ordinatore nazionale dà seguito alle relazioni dell'autorità di audit di cui all' e presenta alla Commissione la dichiarazione annuale di gestione. La dichiarazione annuale di gestione è redatta per ciascun programma, nella forma specificata nell'accordo quadro, sulla base dell'effettiva supervisione esercitata dall'ordinatore nazionale sui sistemi di controllo nel corso dell'intero esercizio finanziario.
Al termine dell'attuazione di un programma, l'ordinatore nazionale fornisce una dichiarazione finale delle spese.
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