Art. 7
Strutture e autorità
In vigore dal 2 mag 2014
Strutture e autorità
1. Il beneficiario dell'IPA II istituisce le seguenti strutture e autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit interno inerenti all'assistenza IPA II:
a)
il coordinatore nazionale IPA;
b)
l'ordinatore nazionale;
c)
le strutture operative.
2. L'ordinatore nazionale istituisce una struttura di gestione composta da un fondo nazionale e da un ufficio di sostegno per l'ordinatore nazionale stesso.
3. Il beneficiario dell'IPA II istituisce un'autorità di audit.
4. Il beneficiario dell'IPA II provvede a una separazione adeguata delle mansioni tra le strutture e autorità di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'interno delle medesime.
Storico versioni
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