Art. 15
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 2 mag 2014
Ammissibilità delle spese
1. Prima che sia stipulata la corrispondente convenzione di finanziamento in conformità all', i contratti e gli addendum firmati, le spese sostenute e i pagamenti effettuati dal beneficiario dell'IPA II non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014.
2. Le seguenti spese non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014:
a)
l'acquisto di terreni e di edifici esistenti, tranne se debitamente giustificato dalla natura dell'azione nella decisione di finanziamento;
b)
altre spese eventualmente previste dagli accordi settoriali o dalle convenzioni di finanziamento.
Storico versioni
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