Art. 15

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 2 mag 2014
Ammissibilità delle spese 1.   Prima che sia stipulata la corrispondente convenzione di finanziamento in conformità all', i contratti e gli addendum firmati, le spese sostenute e i pagamenti effettuati dal beneficiario dell'IPA II non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014. 2.   Le seguenti spese non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014: a) l'acquisto di terreni e di edifici esistenti, tranne se debitamente giustificato dalla natura dell'azione nella decisione di finanziamento; b) altre spese eventualmente previste dagli accordi settoriali o dalle convenzioni di finanziamento.
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Ammissibilità delle spese (Art. 15 Regolamento (UE) 2014/447) — Testo vigente | Portale Normativo