Art. 17

Rettifiche finanziarie

In vigore dal 2 mag 2014
Rettifiche finanziarie 1.   Al fine di garantire che i fondi dell'IPA II vengano utilizzati in conformità con le norme vigenti, la Commissione applica meccanismi di rettifica finanziaria. 2.   Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi: a) individuazione di un errore, un'irregolarità o una frode specifici; b) individuazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del beneficiario dell'IPA II. 3.   La Commissione applica le rettifiche finanziarie sulla base dell'individuazione degli importi versati indebitamente e delle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se tali importi non possono essere identificati con precisione al fine di applicare singole rettifiche, la Commissione può applicare rettifiche forfettarie o basate su un'estrapolazione dei risultati. 4.   Laddove opportuno, le rettifiche finanziarie sono effettuate per compensazione. 5.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'errore o dell'irregolarità specifici e/o dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze o delle insufficienze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del programma in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo