Art. 19
Comitati di monitoraggio settoriali
In vigore dal 2 mag 2014
Comitati di monitoraggio settoriali
1. Nell'ambito della gestione indiretta da parte dei beneficiari dell'IPA II, questi ultimi istituiscono comitati di monitoraggio settoriali per settore o per programma entro sei mesi dall'entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento relativa al settore o al programma in questione. Laddove opportuno, i comitati di monitoraggio settoriali possono essere istituiti ad hoc o nell'ambito di altri metodi di esecuzione.
2. Ogni comitato di monitoraggio settoriale esamina l'efficacia, l'efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità dell'attuazione delle azioni nel settore o programma, nonché la coerenza di tali azioni con le rispettive strategie settoriali. Esso misura i progressi compiuti in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle azioni e alle realizzazioni, ai risultati e all'incidenza previsti, mediante indicatori relativi a una situazione di partenza, nonché i progressi in materia di esecuzione finanziaria. Il comitato di monitoraggio settoriale riferisce al comitato di monitoraggio IPA e può presentare proposte di azioni correttive per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione e per rafforzare l'efficienza, l'efficacia, l'incidenza e la sostenibilità dell'assistenza fornita.
3. Il comitato di monitoraggio settoriale è composto da rappresentanti delle autorità e degli organismi nazionali competenti, di altri portatori di interessi quali le parti economiche, sociali e ambientali e, se opportuno, delle organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni finanziarie internazionali e la società civile. La Commissione partecipa ai lavori del comitato. Le riunioni del comitato di monitoraggio settoriale sono presiedute da un rappresentante di grado elevato del beneficiario dell'IPA II. In funzione del settore o del programma, la Commissione può copresiedere tali riunioni.
4. Ciascun comitato di monitoraggio settoriale adotta il proprio regolamento interno.
5. I comitati di monitoraggio settoriali si riuniscono almeno due volte l'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni ad hoc.
Storico versioni
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